campobocceLa previdenza complementare è il sistema di previdenza privata che consente di integrare la pensione obbligatoria (o pensione di base) con versamenti volontari. Essa è costituita da una molteplicità di forme pensionistiche (fondi pensione chiusi, aperti e Pip, piani pensionistici individuali) che raccolgono il risparmio degli iscritti e lo valorizzano attraverso dei rendimenti ottenuti sui mercati finanziari.
L’istituzione delle forme pensionistiche complementari può avvenire  attraverso contratti e accordi collettivi o regolamenti aziendali.
La giurisprudenza ha chiarito la sostanziale differenza tra previdenza obbligatoria e quella
Integrativa   in relazione alla quale non opera il principio dell’automatismo delle prestazioni. La natura privatistica della previdenza integrativa emerge dal meccanismo di adesione del lavoratore, che è libero e volontario e dalle modalità di alimentazione del fondo, al quale contribuiscono i destinatari della prestazione ed il datore di lavoro.
L’adesione del lavoratore alla forma pensionistica complementare determina l’insorgenza, per il datore di lavoro, dell’obbligo contributivo a favore del fondo, secondo le previsioni stabilite dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali.
L’ipotesi del mancato versamento di parte dei contributi è un inadempimento contrattuale del
datore di lavoro che “dopo aver sottoscritto la domanda del lavoratore di adesione ad un Fondo di previdenza complementare ed aver effettuato le relative trattenute sulla retribuzione dovuta al lavoratore stesso, ometta di versare dette somme in favore del fondo” (Trib. Roma, sez. lavoro, sent. n. 10489/2016). Ne consegue che il lavoratore potrà agire innanzi al giudice civile per la tutela della propria posizione contrattuale.
Se è vero che il rapporto di previdenza integrativa ha come necessario presupposto l’esistenza
di un rapporto di lavoro subordinato, è anche vero che l’obbligo del versamento del contributo a carico del datore di lavoro non si pone nei confronti del lavoratore bensì nei confronti del fondo che è poi gravato della erogazione della relativa prestazione.
La disciplina delle forme pensionistiche complementari, prevede, in favore delle aziende che dal 1° gennaio 2007 devono trasferire il TFR nelle forme pensionistiche complementari, misure compensative per contenere gli effetti finanziari derivanti dallo smobilizzo del TFR, attraverso una riduzione degli oneri contributivi a carico dell’azienda laddove il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo al Fondo di garanzia.
Pertanto, laddove il datore di lavoro non abbia effettuato il versamento dei contributi nella misura di cui sopra al fondo di previdenza complementare e abbia comunque ridotto il proprio onere contributivo omettendo i versamenti dovuti al Fondo di garanzia si configura una violazione di legge che legittima il recupero degli sgravi contributivi eventualmente fruiti.

INL-DCVigilanza-diffida-accertativa-e-versamenti-fondo-previdenza-complementare-prot-1436-17022020