Al termine di un percorso lungo ed elaborato è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il molto atteso decreto interministeriale (Lavoro ed Economia) che prevede la liquidazione di FondiInps, il fondo pensione residuale costituito presso l’Ente di previdenza obbligatorio. Va opportunamente ricordato come tale forma pensionistica complementare costituita alla luce della riforma entrata in vigore nel 2007 ha l’obiettivo di fungere da veicolo previdenziale di “ultima istanza” per recepire il flusso di tfr maturando in riferimento al quale i lavoratori interessati non abbiano manifestato la propria volontà. Il neoassunto (va in ogni modo segnalato che si sta ragionando sulla opportunità di prevedere una nuova finestra di silenzio assenso di portata generale per incrementare le adesioni ai fondi pensione) ha infatti 6 mesi di tempo per decidere cosa fare delle quote maturande di Trattamento di Fine Rapporto (TFR). Le tre opzioni che la legge gli attribuisce sono:

far confluire il TFR a una forma di previdenza complementare con modalità tacita: se entro sei mesi dalla prima assunzione il lavoratore non ha effettuato alcuna scelta con riguardo al proprio TFR, il datore di lavoro fa confluire il TFR maturando alla forma previdenziale collettiva di riferimento per il lavoratore o, in mancanza di questa, a FondiInps (fondo pensione di natura residuale ) ;
far confluire il TFR a una forma di previdenza complementare con modalità esplicita: il lavoratore può decidere di versare il proprio TFR alla forma previdenziale da lui stesso designata investendo, oltre al TFR maturando, anche una quota di contribuzione aggiuntiva (propria ed eventualmente del datore di lavoro) che sarà interamente deducibile dal reddito complessivo entro la soglia annua di 5.164,57 euro;
mantenere il regime del TFR di cui all’art. 2120 c.c. con modalità esplicita: accantonandolo presso l’azienda di appartenenza nel caso quest’ultima abbia meno di 50 dipendenti ovvero, nell’ipotesi di un numero di dipendenti pari o superiore a 50, destinandolo al Fondo di Tesoreria presso l’Inps
Si evidenzia ancora come la liquidazione di FondInps è stata prevista dalla Legge di Bilancio 2018, anche recependo le osservazioni della Covip, ne aveva previsto la soppressione. Dall’entrata in vigore del decreto si avvia allora la procedura di messa in liquidazione con la avvenuta individuazione del fondo pensione Cometa come nuova forma d previdenziale di riferimento di riferimento per i lavoratori silenti.

fonte: lamiafinanza.it