A seguito delle innovazioni apportate al decreto n. 252/2005 dal decreto n. 147/2018, adottato in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341, la Covip dopo la procedura di consultazione ha emanato il 29 luglio 2020 una serie di direttive al fine di indirizzarne l’attività di adeguamento.
La nuova normativa esplicita il divieto per tutte le forme pensionistiche complementari di svolgere altre attività rispetto alla previdenza complementare e a quelle ad essa collegate, un principio già esistente nel nostro ordinamento.
L’attività tipica delle forme pensionistiche complementari è costituita dalla raccolta di contributi e dal loro investimento, nonché dall’erogazione di trattamenti di previdenza complementari al sistema obbligatorio, unitamente a quelle prestazioni che si possono concedere prima del pensionamento, in presenza di determinate condizioni come le anticipazioni, riscatto ecc. A tali attività è poi possibile abbinare altre prestazioni, quali, ad esempio, quelle per invalidità e premorienza, ovvero la copertura del rischio di non autosufficienza
Sono state poi introdotte nuove definizioni, utili a chiarire le nuove disposizioni.
Di particolare interesse è la definizione relativa alle funzioni fondamentali, quelle consistenti nella “funzione di gestione dei rischi”, nella “funzione di revisione interna” e nella “funzione attuariale”.
Tra le novità di maggiore rilievo apportate al decreto n. 252/2005, numerose previsioni riguardano il sistema di governo dei fondi pensione negoziali e dei fondi pensione preesistenti con soggettività giuridica.

Nel nuovo art. 4-bis sono previsti i requisiti generali in materia di governance.
Innanzitutto deve risultare proporzionato alla dimensione, natura, portata e complessità delle attività del fondo pensione, affinché la struttura non risulti sproporzionata e costosa. Ferma restando la necessità delle funzioni fondamentali, non vi è un modello unico cui uniformarsi, ma spetta all’organo di amministrazione di ciascun fondo pensione definire la propria organizzazione nel modo più appropriato rispetto alla propria attività.
Il sistema deve essere disegnato in modo tale da rispondere alla prioritaria esigenza, attuale e prospettica, di tutela degli aderenti e dei beneficiari, nonché l’attendibilità e l’integrità dei dati e delle informazioni nel rispetto dei criteri di sana e prudente gestione.
Si tratta nel complesso di principi già seguiti in Italia.
Inoltre i fondi pensione negoziali e dei fondi pensione preesistenti dotati di soggettività giuridica devono avere un efficace “sistema di controllo interno”.
Non esiste l’obbligo, per i fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica, di dotarsi di una apposita funzione di compliance ( servizio di conformità). L’istituzione di una specifica funzione di compliance è quindi rimessa ai singoli fondi pensione. Rimane comunque ferma l’esigenza che ciascun fondo si strutturi in modo da assicurare che le procedure interne siano coerenti con l’obiettivo di prevenire la violazione di norme e di delibere del CDA, al fine di evitare il rischio di incorrere in sanzioni, perdite finanziarie o danni di reputazione. La compliance fa parte del sistema di controllo interno del fondo.
Al fine di garantire la continua e regolare operatività anche in situazioni di emergenza, il Cda deve adottare un piano di emergenza (contingency plan), altrimenti detto anche di continuità operativa, nel quale sono definiti i meccanismi e i processi interni per la gestione di eventuali criticità aggiornandolo cadenza almeno triennale.
Per evitare che un fondo sia, di fatto, amministrato da un unico soggetto i soggetti deputati ad amministrare effettivamente un fondo devono essere almeno due.
Il sistema di governo deve essere descritto in un documento, annuale da pubblicarsi sul sito web del fondo unitamente al bilancio.
Il documento, denominato “Documento sul sistema di governo”, ha per oggetto:
a) l’organizzazione del fondo pensione (organigramma, composizione e attribuzione degli organi e rappresentazione delle strutture operative, dando evidenza delle funzioni e/o attività esternalizzate;
b) una descrizione sintetica di come è organizzato il sistema di controllo interno;
c) una descrizione sintetica di come è organizzato il sistema di gestione dei rischi;
d) le informazioni essenziali e pertinenti relative alla policy adottata con riferimento alla politica di remunerazione.

La prima pubblicazione del “Documento sul sistema di governo” andrà effettuata nel 2021, unitamente al bilancio per il 2020.
Il “Documento politiche di governance” prende a riferimento:
a) le politiche di gestione dei rischi e di revisione interna, nonché quella relativa all’attività attuariale (laddove rilevante);
b) il sistema di controllo della gestione finanziaria;
c) il piano strategico sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
d) il sistema informativo del fondo pensione e i presidi di sicurezza informatici adottati;
e) i piani di emergenza;
f) la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività;
g) la politica di remunerazione;
h) la politica di gestione dei conflitti di interesse.

Le novità in tema di sistema di governo è contenuta nell’ articolo 5 (Organi di amministrazione e di controllo, direttore generale, responsabile e organismo di rappresentanza).

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