Covip: La Rita è compatibile con le pensioni anticipate

La Covip, l’Autorità di Vigilanza sulla previdenza complementare con la circolare n. 4209 del 17/9/2020 si è pronunciata sulla possibilità di compatibilità della “Pensione anticipata”, “Pensione anticipata Quota 100”, “Pensione anticipata Opzione donna”, “Pensione anticipata dei Lavoratori precoci” o di anzianità.

Rilevato che la RITA, in base all’art. 11, comma 4, del Decreto lgs.252/2005, è una modalità di erogazione della prestazione di previdenza complementare fino alla maturazione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema pensionistico obbligatorio e che la normativa non contiene un divieto di cumulo o un’espressa incompatibilità con il godimento di trattamenti pensionistici diversi dalla predetta pensione di vecchiaia, si ritiene che la RITA possa essere erogata anche qualora il beneficiario percepisca, al momento dell’istanza o nel corso di erogazione della RITA, pensioni anticipate o di anzianità.
Un’altra questione riguarda la compatibilità della percezione della RITA con lo svolgimento, in tale periodo, di attività lavorativa di ogni tipologia, in Italia o all’estero (lavoro subordinato, autonomo, assunzione di cariche sociali ecc.).
In proposito che RITA può essere erogata ai lavoratori che, in presenza degli altri requisiti, “cessino l’attività lavorativa e maturino l’età anagrafica per la pensione entro i cinque anni successivi” o “risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e che maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i dieci anni successivi”. Il requisito della cessazione dell’attività lavorativa, accompagnata, dall’inoccupazione superiore ai ventiquattro mesi, deve quindi sussistere al momento della presentazione della domanda di accesso alla RITA, non essendo proibito di intraprendere successivamente un’attività lavorativa in qualsiasi forma. E’, quindi, da ritenersi possibile lo svolgimento di attività lavorativa nel corso dell’erogazione della RITA.
Circa la possibilità di erogare la RITA in un’unica soluzione nei confronti degli aderenti prossimi al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia, si rileva che la RITA consiste “nell’erogazione frazionata di un capitale, si ritiene che la RITA non possa essere concessa in tutti quei casi in cui a causa dell’immediata prossimità dell’età per il conseguimento della pensione di vecchiaia, non sia possibile attuare un frazionamento in almeno due rate. Circa la possibilità di eventuali versamenti contributivi nel corso di erogazione della RITA, la normativa non prevede alcun limite in merito, sono consentiti versamenti contributivi che, nel caso di RITA parziale, andranno a incrementare il montante non utilizzato per l’erogazione della RITA, mentre in caso di RITA totale andranno a costituire un montante a sé stante nell’ambito del comparto prescelto, salvo diversa indicazione dell’iscritto. Un ulteriore quesito attiene alle modalità di attestazione del requisito dell’inoccupazione, utile per la RITA decennale, l’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro-ANPAL nella Circolare n. 1 del 23 luglio 2019, ha chiarito che sono considerati in “stato di disoccupazione”, i soggetti che rilasciano la Dichiarazione di immediata disponibilità (DID) e che, alternativamente, soddisfano uno dei seguenti requisiti: – non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo; – sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha precisato che la condizione di non occupazione di cui al citato art. 19, comma 7, fa riferimento alle persone che non svolgono attività lavorativa, in forma subordinata, parasubordinata o autonoma ovvero a coloro che, pur svolgendo una tale attività, ne ricavino un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione. La differenza tra lo stato di disoccupazione e la condizione di inoccupazione consiste, quindi, ora nel rilascio o meno della DID da parte del soggetto che non svolge attività lavorativa (o il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti) . L’inoccupazione, è innanzi tutto collegata a una precedente cessazione dell’attività lavorativa. Rilevato che soprattutto in caso di richiesta di RITA, l’aderente che ha cessato l’attività lavorativa potrebbe non avere interesse a cercare una nuova occupazione e che non sussiste più nell’ordinamento la differenza tra disoccupati e inoccupati basata sulla circostanza che il soggetto abbia o meno svolto nella propria vita un’attività lavorativa, si ritiene ora indifferente che l’iscritto richiedente la RITA o il riscatto totale o parziale della posizione sia disoccupato ovvero inoccupato, purché lo stesso abbia cessato l’attività lavorativa svolta in precedenza.