Fondi pensione esteri in Italia: quale regime fiscale applicare?

by Luca Valdameri
In ottica di fiscalità internazionale, un tema caldo è quello della tassazione in Italia dei fondi pensione esteri. Tema che ricorre, ad esempio (ma non solo) per i tanti italiani che hanno lavorato in Uk e che rientrano in Italia. In questi casi cosa fare? La recente risposta dell’agenzia delle Entrate

La tassazione in Italia dei fondi pensione esteri (cosiddetto II° pilastro) rappresenta un tema di importanza crescente sia per i sempre più frequenti ingressi in Italia di “expatriate”s attratti dai regimi fiscali agevolati (regime impatriati) sia con riferimento alla mobilità dei pensionati stranieri in cerca di regimi fiscali di favore sulla tassazione del reddito da pensione (l’Italia offre una tassazione flat al 7%).
Già nel 1999 la Commissione europea si era espressa in tema di fiscalità dei fondi integrativi affermando che “la diversità, la complessità e la specificità dei sistemi fiscali nazionali sviluppati negli ultimi anni sono da considerarsi il maggior ostacolo per l’esercizio della libera circolazione delle persone e la libertà di prestazione di servizi in materia di pensione complementare e assicurazione sulla vita”. In seguito, consapevole della limitata capacità di incidere sulla fiscalità dei Paesi membri, il legislatore comunitario ha normato solo una disciplina che sostanzialmente afferisce alla “portabilità” delle posizioni assicurative in ambito europeo e alla operatività transfrontaliera dei fondi, lasciando aperta la tematica dell’armonizzazione fiscale.

Infatti nel panorama europeo e internazionale la tassazione varia in funzione delle fasi del processo di alimentazione dei fondi: (1) contribuzione, (2) accumulazione, (3) prestazione. Queste fasi, sulla base della normativa fiscale interna di ciascuno Stato, possono avere o meno rilevanza fiscale secondo alcuni schemi tipici sintetizzati dall’Ocse. Alcuni Paesi infatti tassano la fase di contribuzione, ma non tassano né i rendimenti a livello di fondo né le prestazioni finali (schema Tee: taxation, exempion exemption).

L’Italia, con il D.lgs. n° 252 del 2005, ha adottato un sistema misto di tipo, tassando solo i rendimenti in capo al fondo e rinviando la tassazione in capo alla persona fisica al momento dell’erogazione della prestazione previdenziale. Dal 2007 la fiscalità dei fondi europei conformi alla direttiva 2003/41/Ce relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali) è stata equiparata a quella dei fondi italiani circa la deducibilità dei versamenti.

Guardando ai Paesi che non fanno parte dell’Unione europea, non esiste una disciplina interna di armonizzazione fiscale volta a eliminare fenomeni di doppia imposizione (si pensi ai piani Usa cosiddetti 401(k)) e pertanto occorrerà basarsi esclusivamente sugli accordi bilaterali stipulati con l’Italia. Ad esempio con riferimento agli Stati Uniti, l’articolo 18 della Convenzione prevede, a certe condizioni, che i contributi versati a un fondo pensione in uno dei due Stati siano deducibili dal computo del reddito imponibile percepito nell’altro stato. Oppure si pensi alle prestazioni delle rendite Lpp svizzere che sono tassate in Italia con aliquota del 5%.

L’agenzia delle Entrate con la recente risposta a un interpello (n° 150 del 27 maggio 2020) ha cercato di fare un po’ di chiarezza, affermando che non si rendono applicabili le norme fiscali italiane alle prestazioni di previdenza complementare che non risultano autorizzate allo svolgimento dell’attività transfrontaliera in ambito comunitario [4]. Tale condizione peraltro, come specificato dalla stessa agenzia delle Entrate, preclude anche la cosiddetta “portabilità” del fondo pensione, ovvero la possibilità di trasferire la posizione previdenziale dal fondo estero a quello italiano cui l’iscritto intende aderire, considerando l’anzianità di iscrizione dalla data di iscrizione al fondo estero uscente.

La risposta in esame suscita un certo interesse per vari aspetti:

L’agenzia ritiene che le prestazioni dei fondi pensione esteri non “armonizzati” siano riconducibili alla categoria dei redditi da pensione di cui all’art. 49, comma 2, lett. a, del Tuir, senza alcuna distinzione tra contributi già tassati o eventualmente dedotti nella fase di contribuzione.
La tassazione delle erogazioni in un’unica soluzione di tali fondi è soggetta alle disposizioni dell’art. 17 del Testo unico delle imposte sui redditi che disciplina la tassazione separata e non risulta quindi applicabile la disciplina italiana prevista dal D.lgs. n° 252 della ritenuta del 15% eventualmente ridotta fino al 9%.
Devono essere indicate nel quadro Rw nel rispetto della disciplina del monitoraggio fiscale, a differenza delle somme versate per obblighi di legge a forme di previdenza complementare organizzate o gestite da enti di diritto estero.
L’interpretazione dell’agenzia offre qualche spunto interessante circa l’applicabilità a tali fondi del particolare regime previsto dall’art. 24 ter del Tuir, che prevede un regime opzionale di imposizione sostitutiva del 7% sui redditi esteri delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno.

L’agevolazione si rivolge proprio ai titolari di redditi da pensione di cui all’art. 49, comma 2, lett. a, del Tuir, ovvero alla stessa tipologia di reddito in cui l’agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello sopra esaminata ha ricondotto l’erogazione della prestazione previdenziale del fondo pensione inglese.

Tale conclusione desta notevole interesse per tutti coloro che hanno versato contributi a fondi di previdenza esteri e che hanno interesse a trasferirsi in Italia, in quanto potrebbero applicare il regime agevolato non solo alle prestazioni erogati dai sistemi pensionistici obbligatori ma anche alle prestazioni dei fondi integrativi, molto spesso più “ricche” delle prime.
fonte: we-wealt.com