Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli

L’articolo 5 del decreto-legge 8 settembre 2020, n.111 ha introdotto, a favore dei genitori lavoratori dipendenti, un congedo indennizzato (c.d. congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli) da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in corrispondenza del periodo di quarantena del figlio convivente e minore di anni quattordici.Il congedo può essere fruito nei casi in cui i genitori fare lo smart working e può essere fruito da uno solo dei
genitori conviventi con il figlio oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni. Sono esclusi sia i genitori lavoratori autonomi sia i genitori iscritti alla Gestione separata Inps.
Congedo per i lavoratori dipendenti del settore privato
2.1 Requisiti per la fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei
figli
Per poter fruire del congedo di cui trattasi, il genitore richiedente deve essere in possesso di
tutti i seguenti requisiti:
a) deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere. In caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione di un periodo di congedo, viene meno il diritto al congedo
medesimo e le giornate successive non sono indennizzate.
b) non deve svolgere lavoro in modalità agile.
c) il figlio, per il quale si fruisce il congedo, deve essere minore di anni 14;
d) deve essere convivente durante tutto il periodo del congedo. La convivenza sussiste quando il figlio ha la residenza nella stessa abitazione del genitore richiedente.
e) il figlio per il quale si fruisce il congedo deve essere stato messo in quarantena, con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente.
Durata del congedo ed indennizzo delle giornate lavorative
Il congedo può essere fruito per periodi ricadenti nell’arco temporale che va dal 9 settembre 2020 fino al 31 dicembre 2020.

Nel caso di più provvedimenti che dispongono di periodi di quarantena scolastica, parzialmente
sovrapposti e relativi allo stesso o ad altri figli, si specifica che per ogni giorno di
sovrapposizione viene comunque corrisposta un’unica indennità.
Si ricorda che il congedo può essere richiesto per tutto il periodo di quarantena o per una
parte dello stesso e che, sussistendo il diritto in capo ad entrambi i genitori conviventi con il
figlio, gli stessi possono alternarsi nella fruizione del congedo per prestare la dovuta assistenza al figlio in quarantena.
È possibile annullare le domande di congedo COVID-19 per quarantena scolastica del figlio
convivente relativamente alle giornate di congedo non fruite.
Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della
retribuzione.
Situazioni di compatibilità del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei
figli
Si riportano di seguito i casi di compatibilità tra il congedo COVID-19 per quarantena
scolastica dei figli e altre tipologie di assenza relative all’altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo in argomento. Si precisa che le tipologie di assenza da parte dell’altro genitore non convivente con il figlio non hanno rilevanza sulla fruizione del congedo di cui trattasi da parte del genitore richiedente.
a) Malattia
In caso di malattia di uno dei genitori conviventi con il minore, l’altro genitore può fruire del
congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli.
b) Maternità/Paternità
In caso di congedo di maternità/paternità dei lavoratori dipendenti, l’altro genitore può fruire
del congedo COVID-19 per quarantena scolastica nel caso in cui la quarantena sia disposta per
il figlio diverso da quello per il quale si fruisce del congedo di maternità/paternità.
c) Ferie
La fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli è compatibile con la
contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di ferie dell’altro genitore convivente con il
minore.
d) Aspettativa non retribuita
In caso di aspettativa non retribuita di uno dei due genitori conviventi con il minore, l’altro
genitore può fruire, contemporaneamente (negli stessi giorni) del congedo COVID-19 per
quarantena scolastica dei figli.
e) Soggetti “fragili”
La fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli da parte di un genitore
convivente con il figlio è compatibile qualora l’altro genitore sia un soggetto con particolari
situazioni di fragilità a prescindere dallo svolgimento o meno di attività lavorativa o dall’eventuale svolgimento di lavoro agile.
f) Permessi e congedi ai sensi della legge n. 104/1992
È possibile fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli nelle stesse
giornate in cui l’altro genitore convivente con il minore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
g) Inabilità e pensione di invalidità
La fruizione del congedo COVID-19 per la quarantena scolastica dei figli è compatibile con i
casi in cui all’altro genitore convivente con il medesimo figlio sia stata accertata una patologia
invalidante tale da comportare ad esempio il riconoscimento di un handicap grave
Situazioni di incompatibilità del congedo COVID-19 per quarantena scolastica
dei figli
Si riportano di seguito i casi di incompatibilità tra il congedo COVID-19 per quarantena
scolastica dei figli e altre tipologie di assenza relative all’altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo in argomento.
a) Il congedo COVID-19 per quarantena scolastica non può essere fruito negli stessi
giorni da entrambi i genitori, ma solo in modalità alternata .
b) Congedo parentale
Il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli è incompatibile con la contemporanea
(negli stessi giorni) fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell’altro
genitore convivente con il minore.
c) Riposi giornalieri della madre o del padre
La fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli non è compatibile con la
contemporanea (negli stessi giorni) fruizione da parte dell’altro genitore convivente con il
minore di riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e 40 del D.lgs n. 151/2001 (c.d. riposi per
allattamento) fruiti per lo stesso figlio.
d) Cessazione del rapporto di lavoro o dell’attività lavorativa
Il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli non può essere fruito se l’altro
genitore sia disoccupato o comunque non svolge alcuna attività lavorativa.
e) Strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa
Il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli non può essere fruito nel caso in cui
l’altro genitore, convivente con il minore,beneficia di ammortizzatori come la Naspi.
Presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei
seguenti il portale web, tramite il Contact center integrato;
tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Congedo per i dipendenti del settore pubblico
LeAmministrazioni pubbliche provvedono senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Pertanto, in merito alle modalità di fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica
dei figli per i lavoratori del settore pubblico, nonché alle relative indennità, si precisa che le
stesse sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.
Di conseguenza, tale categoria di lavoratori non deve presentare la domanda di congedo
COVID-19 per quarantena scolastica dei figli all’Inps, ma direttamente alla propria
Amministrazione pubblica, secondo le indicazioni dalla stessa.

Circolare Inps n. 116 del 02/10/2020