Alcuni iscritti ai fondi pensione hanno chiesto un’anticipazione del montante accumulato presso un Fondo Pensione per l’acquisto dell’usufrutto di un immobile di cui l’iscritto risulti già nudo proprietario. Poiché questa possibilità sembra esclusa i responsabili dei fondi si sono rivolti alla Covip, l’Autorità di vigilanza sui fondi pensione per avere chiarimenti . perché tale possibilità sembrerebbe esclusa dagli Orientamenti Covip del 10 febbraio 2011. Con una nota del lo scorso mese di ottobre inviata ad un fondo richiedente la risposta dell’Autorità ì positiva. Ciò in quanto nell’orientamento del 2011 la COVIP aveva infatti ritenuto che l’ “acquisto della prima casa di abitazione” comprenda solo l’ acquisto del diritto di proprietà e non anche di diritti reali su beni altrui, quale l’usufrutto. Nel caso in questione, l’iscritto non acquisterebbe un nuovo diritto su un immobile altrui, ma riunirebbe la nuda proprietà con l’usufrutto, conseguendo la piena proprietà piena dell’abitazione.
Uno dei tratti caratteristici dell’usufrutto è la sua temporaneità. Tra le cause di estinzione dell’usufrutto vi è appunto la riunione dell’usufrutto e della proprietà nella stessa persona, per effetto di un atto negoziale inter vivos, cioè fra persone viventi. Tale eventualità consente al nudo proprietario di riappropriarsi delle facoltà che erano state limitate dalla esistenza del diritto di usufrutto. Pertanto la Covip ritiene ammissibile l’erogazione di un’anticipazione per l’acquisto a titolo oneroso dell’usufrutto da parte del nudo proprietario, se l’immobile è la prima casa di abitazione. L’importo erogabile a titolo di anticipazione dovrà essere calcolato in base alla somma da pagare per l’acquisto del diritto di usufrutto e non sul valore complessivo dell’intera proprietà. infine, deve sussistere una stretta connessione tra la domanda di anticipazione e l’acquisto dell’immobile, ritenendo congruo il termine di 18 mesi dalla data dell’acquisto.