Maggiorazione contributiva gratis agli invalidi

Ai lavoratori invalidi ai quali è stata riconosciuta una invalidità superiore al 74% o pensionati di guerra (sotto questa voce sono considerate anche le pensioni privilegiate ordinarie dei militari. Complessivamente sono circa 155.000) o affetti da sordità, è riconosciuto per ogni anno di servizio effettivamente svolto una maggiorazione di 2 mesi di contribuzione figurativa utile solo per il diritto alla pensione e per l’ anzianità contributiva, fino a un massimo di 5 anni di contribuzione.
La maggiorazione viene concessa, solo su domanda, al momento della liquidazione della pensione o del supplemento.
Il beneficio non può essere concesso ai titolari di pensione o assegno ordinario di invalidità.
Dovranno essere presi in considerazione i periodi di attività lavorativa alle dipendenze di pubbliche amministrazioni o aziende private o cooperative svolti in concomitanza con il possesso del requisito sanitario richiesto anche anteriormente al 1° gennaio 2002 (circ. 29/2002 e circ. 92/2002).
In caso di ricongiunzione il beneficio verrà attribuito al momento della liquidazione della pensione nel fondo destinatario della ricongiunzione stessa.
Non è previsto l’ accredito dei contributi sulla posizione assicurativa.
Le domande di maggiorazione contributiva possono essere inviate dagli interessati o dei loro superstiti esclusivamente attraverso i seguenti canali il sito Inps o dai patronati.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
per i sordi ed invalidi civili – il verbale di accertamento sanitario rilasciato dalle competenti Commissioni mediche Asl per l’ accertamento dell’ invalidità civile, con l’ acquisizione di eventuali revisioni sanitarie, avvenute o predisposte entro il quinquennio di riferimento per il godimento del beneficio;
per gli invalidi di guerra, civili di guerra e per causa di servizio nel rapporto di pubblico impiego con le Amministrazioni statali o gli Enti locali – copia del provvedimento amministrativo di concessione dal quale risulti che le lesioni ed infermità riscontrate rientrino nelle prime quattro categorie di cui al DPR 834 del 1981;
per gli invalidi del lavoro – i documenti rilasciati dall’Inail.
La predetta maggiorazione è utile anche per raggiungere il requisito contributivo, o la maggiore anzianità in assenza del requisito anagrafico, per la pensione di anzianità o anticipata.
La maggiorazione non assume rilevanza nel calcolo della quota di pensione contributiva (per le pensioni a calcolo misto) ovvero della pensione da liquidare integralmente con il sistema contributivo, in quanto nel calcolo contributivo l’importo della quota di pensione ovvero della pensione è determinato infatti moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all’età al momento del pensionamento.