l riscatto del corso di laurea è un istituto che permette di valorizzare ai fini pensionistici il periodo del proprio corso di studi.

Si possono riscattare:

i diplomi universitari, i cui corsi non siano stati di durata inferiore a due e superiore a tre anni;
i diplomi di laurea i cui corsi non siano stati di durata inferiore a quattro e superiore a sei anni;
i diplomi di specializzazione conseguiti successivamente alla laurea e al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;
i dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;
i titoli accademici introdotti dal decreto 3 novembre 1999, n. 509 ovvero Laurea (L), al termine di un corso di durata triennale e Laurea Specialistica (LS), al termine di un corso di durata biennale propedeutico alla laurea.
Per quanto riguarda i diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, (AFAM)possono essere riscattati i corsi attivati a decorrere dall’anno accademico 2005/2006
I diplomi accademici rilasciati dalle predette Istituzioni A.F.A.M, conseguiti in base all’ordinamento previgente all’entrata in vigore della legge n. 508/1999, possono essere riscattati alle condizioni indicate nella circolare 21 agosto 2020 n.95.

I periodi che non danno possibilità di riscatto sono quelli:

di iscrizione fuori corso;
già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto che sia non solo presso il fondo cui è diretta la domanda stessa, ma in tutti gli altri regimi previdenziali.
Il riscatto può riguardare l’intero o i singoli periodi.

Non è possibile chiedere la rinuncia o la revoca della contribuzione da riscatto di laurea legittimamente accreditata a seguito del pagamento del relativo onere (messaggio 8 ottobre 2008, n. 22427).

Periodi di studio universitario compiuti all’estero

I titoli universitari conseguiti all’estero sono riscattabili qualora siano stati riconosciuti da università italiane o, comunque, abbiano valore legale in Italia.

Pertanto, i periodi di studio in questione sono riscattabili solo quando siano oggetto di specifico riconoscimento a fini previdenziali.

Il riscatto di laurea richiesto da soggetti inoccupati

Il riscatto di laurea richiesto da soggetti inoccupati può essere esercitato dunque dai soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l’attività lavorativa in Italia o all’estero.
La facoltà (circolare INPS 11 marzo 2008, n. 29) è esercitabile da coloro che, al momento della domanda, non risultino essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, inclusa la Gestione Separata .

Nelle ipotesi di riscatto di laurea richiesto da soggetti inoccupati, l’onere è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo degli artigiani e commercianti moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), vigente nell’anno di presentazione della domanda.

Il contributo è versato all’INPS in apposita evidenza contabile separata del Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD) e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda.

Il montante maturato è trasferito, su domanda dell’interessato, presso la gestione previdenziale nella quale l’interessato sia o sia stato iscritto.
Calcolo dell’onere

L’onere di riscatto

L’onere di riscatto dei periodi del corso di studi universitario è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto.
I periodi da riscattare per i quali la relativa quota di pensione andrebbe calcolata con il sistema contributivo, il corrispondente onere è invece determinato applicando l’aliquota contributiva in vigore alla data di presentazione della domanda di riscatto, nella misura prevista per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta alla gestione pensionistica dove opera il riscatto stesso. La retribuzione cui va applicata la predetta aliquota contributiva è quella assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto.
Esempio
Ipotizziamo un soggetto voglia riscattare quattro anni di laurea e che abbia presentato domanda di riscatto nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti il 31 gennaio 2020; considerando una retribuzione lorda degli ultimi 12 mesi meno remoti pari a 32.170 euro l’importo da pagare per riscattare quattro anni è pari a 42.464,4 euro (32.170×33% =10.616,1 x 4 anni = 42.464,4).

L’articolo 20, comma 6, decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,convertito con modificazioni dalla legge 26/2019, ha introdotto il riscatto di laurea cosiddetto agevolato per i periodi che si collochino nel sistema contributivo della futura pensione.
In questa ipotesi, l’onere è determinato sul minimale degli artigiani e commercianti vigente nell’anno di presentazione della domanda e in base all’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche vigente, nel medesimo periodo, nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD). L’importo retributivo di riferimento è rapportato al periodo oggetto di riscatto ed è attribuito temporalmente e proporzionalmente ai periodi medesimi. Il contributo è rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda.
Per il 2020 il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dai commercianti è pari a 15.953 euro. A questo importo va applicata l’aliquota del 33%. Quindi, per le domande presentate nel corso del 2020, il costo per riscattare un anno di corso è pari a 5.264,49 euro.
Nel momento in cui la liquidazione della pensione debba avvenire esclusivamente con il sistema contributivo (ad esempio per effetto dell’opzione al sistema contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 23, legge 335/1995), le modalità di calcolo agevolate dell’onere di riscatto si applicano anche nel caso in cui i periodi del corso di laurea siano precedenti al 1° gennaio 1996 (circolare INPS 22 gennaio 2020, n. 6).
L’assolvimento dell’onere economico con il pagamento di almeno una rata del riscatto determinato con il diverso criterio del calcolo a percentuale, per effetto dell’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo, rende irrevocabile l’opzione stessa.

Non è ammesso che il riscatto determinato in base a una delle modalità sopra indicate, e il cui onere sia stato versato, in tutto o in parte, possa essere rideterminato in base alla modalità alternativa. Per ulteriori precisazioni si rimanda circolare INPS 25 luglio 2019, n. 106

Riscatto richiesto da “soggetti inoccupati”. L’onere dei periodi da riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo degli artigiani e commercianti moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria (vigente nell’anno di presentazione della domanda).