L’art. 12, comma 2, del D.L. n. 76/2020 convertito, con modificazioni, in Legge n. 120/2020, ha previsto l’obbligo per le amministrazioni e per gli Enti Pubblici Statali di verificare e di rideterminare, in riduzione, quanto stabilito dall’art. 2 della Legge n. 241/90 in termini di durata dei procedimenti amministrativi di loro competenza, con l’obiettivo di ridurre i tempi dell’azione amministrativa.
La Legge 241 del 1990 stabilisce le regole generali della durata dei procedimenti amministrativi ed è stata negli anni oggetto di un’attività di revisione finalizzata ad adeguare la disciplina.
Con la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 111 del 21 dicembre 2020 l’INPS ha adottato il “Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi con l’intento di disciplinare in un unico testo tutti i termini relativi ai procedimenti amministrativi gestiti. Di fatto però le modifiche apportate sono minime e non tengono pienamente conto delle innovazioni tecnologiche e organizzative che negli ultimi anni si sono prodotte.

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