Con Messaggio n° 2406 del 24-06-2021, l’Inps ha fornito delle indicazioni operative per le domande relativo al reddito di emergenza.
I nuclei familiari potranno, pertanto, accedere al Rem, di cui all’articolo 36 del decreto-legge n. 73/2021, solo se in possesso, all’atto della domanda, dei requisiti previsti dall’articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 41/2021, fatta eccezione per il valore del reddito familiare di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 12, che deve essere riferito al mese di aprile 2021.
Il Rem può essere richiesto all’INPS, esclusivamente on line, entro il termine del 31 luglio 2021 (cfr. l’art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 73/2021), previa presentazione di apposita domanda, che potrà essere trasmessa a partire dal 1° luglio 2021, attraverso i seguenti canali:
il sito internet dell’INPS (www.inps.it), autenticandosi con PIN, ove in possesso (si ricorda che l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020), SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;
gli Istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.
Pertanto, la domanda potrà essere presentata dal 1° luglio 2021 al 31 luglio 2021.
Il richiedente dovrà essere in possesso di una DSU valida al momento della presentazione della domanda.
I requisiti per il Rem di cui all’articolo 36 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73
Il Rem di cui all’articolo 36 del decreto-legge n. 73/2021, sulla base di quanto previsto dall’articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 41/2021, è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso, congiuntamente, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di seguito indicati:
a) la residenza in Italia del richiedente. Si rappresenta che la norma non prevede una durata minima di permanenza e che tale requisito è verificato con riferimento al solo componente richiedente il beneficio;
b) un valore del reddito familiare, determinato secondo il principio di cassa con riferimento al mese di aprile 2021, inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio incrementata, in caso di canone di locazione dichiarato in DSU, nella misura di un dodicesimo dell’ammontare annuo dello stesso;
c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2020 (verificato al 31 dicembre 2020) inferiore a 10.000 euro. Tale soglia è elevata di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro. La soglia e il massimale sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
d) un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento della presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro.
Il requisito relativo al valore ISEE viene verificato dall’INPS all’atto della presentazione della domanda, nell’ultima DSU valida alla medesima data. In caso di nuclei con presenza di minorenni, rileva l’ISEE minorenni, in luogo di quello ordinario.
Per maggiore chiarezza, si precisa che l’incremento della soglia del reddito familiare di cui al punto b) del presente paragrafo spetta ai soli nuclei familiari che abbiano dichiarato – nella DSU in corso di validità al momento di presentazione della domanda – di risiedere in un’abitazione in locazione.