In questi giorni cresce l’allarme diffuso anche da autorevoli esponenti del campo dei prodotti previdenziali, su una prossima stangata fiscale sulla previdenza complementare. Sperando di non essere clamorosamente smentito, la cosa sembra poco credibile. Anche inconsiderazione che la ripresa del confronto con le parti sociali sulle pensioni comprende anche un punto specifico di un ulteriore incentivo fiscale per il rilancio della previdenza integrativa.

Riepiloghiamo quali sono le agevolazioni fiscali oggi in vigore:

Esse riguardano:
1. i contributi
2. i rendimenti dei fondi
3. le prestazioni (pensioni integrative, tfr, riscatti e anticipazioni).

I contributi:

I contributi versati alle forme di previdenza complementare, escluso il TFR, saranno interamente deducibili dal reddito Irpef fino ad un massimo di Euro 5.164,67. Ne deriverà per l’aderente un risparmio fiscale che varia in funzione del livello del reddito.
Ai fini dell’applicazione del limite massimo di deducibilità, saranno conteggiati anche gli eventuali contributi a carico del datore di lavoro.

I rendimenti:

I rendimenti, i risultati positivi agli investimenti delle somme date in gestione ai soggetti previsti (SIM = Società di investimento mobiliare), Banche, ecc) sono tassati al 21%, mentre per le altre forme di investimento il tasso è del 26%.

Le prestazioni:
La pensione ed il TRF eventualmente riscosso saranno assoggettati a tassazione solo per la parte eccedente quella già tassata in precedenza.
Su questa parte la misura sarà del 15%. Dopo il 15 anno di iscrizione l’aliquota si ridurrà dello 0,30% per ogni anno, ma non potrà superare il 6%. Pertanto un lavoratore con 35 anni di iscrizione avrà una tassazione del 9%.

Notate che il TFR lasciato in azienda è tassato, con l’aliquota media del singolo dipendente che non potrà essere più bassa dell’aliquota IRPEF minima attuale del 23%.
Le anticipazioni per spese sanitarie ed i riscatti sono tassati come le pensioni per la parte non tassata in precedenza e con lo stesso ammontare (15% con riduzione dello 0.30% fino al 6%).
In tutti i casi, nella determinazione dell’anzianità necessaria per usufruire della riduzione percentuale dello 0,30%, si terrà conto di tutti gli anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare che non siano stati riscattati.

Per gli altri casi (acquisto o ristrutturazione casa ecc..) l’aliquota sarà del 23%.

L’allarme nasce dai primi progetti che si stanno redigendo in merito alla riforma fiscale complessiva. I drafting in giro riguardano, nella fase attuale, il disegno complessivo del nuovo impianto fiscale che non ha ancora preso in considerazione le singole fattispecie, anche se sembra un convincimento generale che occorra operare un disboscamento coraggioso su tutte le esenzioni, deduzioni e detrazioni esistenti, che sono veramente molte ( con comprensibile strepito di chi si sentirà danneggiato).
Inoltre voglio aggiungere che la cosa potrebbe essere inclusa in un ragionamento più complessivo che riguardi il mondo delle pensione. Si ricorda in proposito che le pensioni Inps oggi sono tassate come il reddito da lavoro dipendente mentre in tutta la Comunità Europea le pensioni obbligatorie hanno una tassazione agevolata. Quindi il problema è anche come ridurre le aliquote sulle pensioni
di primo livello e, nel ragionamento complessivo, nessuno ci dovrà rimettere.

c.l.