La legge di bilancio 2017, la legge n. 232/2016, art. 1, commi da 188 a 193 istituisce e disciplina la RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata), in via sperimentale per il periodo 1° maggio 2017 – 31 dicembre 2018, mentre con la Legge di bilancio 2018, la L. n. 205/201, diventa strutturale.
Il comma 4 dell’Art. 11 del d.lgs. n. 252 del 2005 stabilisce che “Ai lavoratori che cessino l’attività lavorativa e maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi, e che abbiano maturato alla data di presentazione della domanda di accesso alla rendita integrativa di cui al presente comma un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza, le prestazioni delle forme pensionistiche complementari, con esclusione di quelle in regime di prestazione definita, possono essere erogate, in tutto o in parte, su richiesta dell’aderente, in forma di rendita temporanea, denominata “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA), decorrente dal momento dell’accettazione della richiesta fino al conseguimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia e consistente nell’erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, pari al montante accumulato richiesto. Ai fini della richiesta in rendita e in capitale del montante residuo non rileva la parte di prestazione richiesta a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata.
La rendita anticipata è riconosciuta altresì ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e che maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi.
La parte imponibile della rendita anticipata, è assoggettata alla ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno dopo il quindicesimo anno di iscrizione ad una forma pensionistica complementare con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Se la data di iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici. Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi di questa tassazione sostitutiva facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.
I presupposti per ottenere la Rita sono:
a) Cessazione dell’attività lavorativa
b) Raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza nei 5 anni successivi alla cessazione
c) Maturazione, alla data di presentazione della domanda, di un
requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza;
d) Maturazione di 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
Oppure, in alternativa:
a) Cessazione dell’attività lavorativa
b) Inoccupazione, successiva alla cessazione dell’attività lavorativa, per un periodo di tempo superiore a 24 mesi;
c) Raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza nei 10 anni successivi al compimento del termine di cui alla lett. b)
d) Maturazione di 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
La RITA è esclusa in caso di prossimità a pensionamenti anticipati (circ. COVIP n. 888/2018)

Caratteristiche della RITA
Erogazione frazionata di un capitale, pari al montante accumulato richiesto, dall’accettazione della richiesta fino al conseguimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia.
L’erogazione della rendita deve avere una periodicità non superiore a 3 mesi, in considerazione della funzione della RITA di sostegno al reddito di lavoratori non occupati (circ. COVIP n. 888/2018)
La porzione di montante richiesta continua ad essere mantenuta in gestione, al fine di beneficiare dei relativi eventuali rendimenti. Le rate da erogare saranno ricalcolate tempo per tempo, tenendo conto dell’incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione (circ. COVIP n. 888/2018)
In caso di decesso dell’iscritto in corso di percezione della RITA, il residuo montante relativo alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, potrà essere riscattato.
Attesa la natura di prestazione di previdenza complementare, la RITA è soggetta ai limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti dalla 252/05.
La Rita è revocabile in base alle modalità stabilite da ogni forma pensionistica.
Se non è utilizzata l’intera posizione individuale a titolo di RITA, sulla parte residua l’iscritto può chiedere anticipazioni e riscatti in base alla relativa normativa e fruire, al momento della maturazione dei requisiti pensionistici ordinari, delle prestazioni in capitale e/o rendita (circ. COVIP n. 888/2018).
In caso di RITA parziale, ai fini della richiesta in rendita e in capitale del montante residuo non rileva la parte di prestazione richiesta a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata (art. 11, comma 4, d.lgs. n. 252/2005). Per l’individuazione dell’importo massimo della prestazione erogabile in capitale, quindi, le forme pensionistiche prenderanno in considerazione la posizione individuale esistente al momento della relativa richiesta (circ. COVIP n. 888/2018).
Le disposizioni in materia di RITA si applicano anche ai dipendenti pubblici che aderiscono alle forme pensionistiche complementari loro destinate.

Tassazione

La parte imponibile della rendita anticipata di cui al comma 4, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici. Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva di cui al presente comma facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.
Le somme erogate a titolo di RITA costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.