la pensione di invalidità e quella di inabilità

In applicazione dell’art. 38 della Costituzione sono state varate diverse misure in favore dei diversamente abili che fanno capo a due diversi tipi di prestazione a seconda, fra l’altro,  della capacità lavorativa in cui si trovano i richiedenti:
pensione di invalidità civile
pensione di inabilità.

La pensione di invalidità civile
La pensione di invalidità civile, è un trattamento di tipo assistenziale attribuito ai cittadini o residenti che hanno una residua capacità lavorativa (legge 118/1971). Le prestazioni assistenziali sono quelle per le quali non è richiesto alcun requisito contributivo, ma generalmente sono soggette a dei limiti di reddito

Fino ad una riduzione della capacità lavorativa del 33% non si potranno ottenere dei benefici.

Sono invece previsti dei riconoscimenti per le seguenti percentuali:

gli invalidi dal 46% saranno iscritti nelle liste speciali dei Centri per l’Impiego per l’assunzione agevolata;
– dal 33% al 73% è prevista specifica assistenza sanitaria e agevolazioni fiscali;
– per invalidità superiore al 66% scatta l’esenzione del ticket sanitario;
– nelle percentuali comprese tra il 74% e il 100% spettano delle prestazioni di tipo economico che è la pensione di9 invalidità propriamente detta.
L’importo è pari, per il 2022, a 291,97 € al mese e non è reversibile ai superstiti.
Il beneficio è corrisposto agli invalidi totali di età compresa tra i 18 e i 67 anni che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge e sono residenti in forma stabile in Italia.

La pensione di inabilità è una prestazione previdenziale che spetta ai lavoratori che si trovano nelle specifiche condizioni richieste dalla legge. Può essere preceduta dal riconoscimento dell’assegno ordinario di invalidità.

L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica, non reversibile, erogata ai lavoratori dipendenti ed autonomi con infermità fisica o mentale, che determini una riduzione, superiore ai 2/3, della capacità lavorativa. Per avere diritto alla prestazione, inoltre, è necessario che il lavoratore abbia avuto accreditati cinque anni di contribuzione, di cui tre nel quinquennio precedente alla data di presentazione della domanda amministrativa. La prestazione è regolata dalla legge 222/1984.
La prestazione previdenziale è riconosciuta per un periodo di tre anni. Può essere confermata per 3 volte poi diventa definitiva.

L’assegno è calcolato sulla base dei contributi effettivamente versati. Al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia, si trasforma automaticamente in pensione di vecchiaia. Non spetta ai dipendenti pubblici.

Pensione di inabilità (legge 222/1984 mod art 1 c.15 legge 335/95)
La pensione di inabilità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei lavoratori per i quali viene accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Requisiti:
-il versamento di contributi per almeno cinque anni, dei quali tre nell’ultimo quinquennio precedente la domanda di pensione,
-il riconoscimento di infermità o difetto fisico o mentale, che comporti l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa,
-la cessazione di ogni attività lavorativa.

La pensione di inabilità può essere soggetta a revisione.

Misura

La misura della pensione è calcolata sulla base dei contributi versati, più una maggiorazione dell’anzianità contributiva riferita al periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età (uomini e donne).