Alla conclusione del rapporto di lavoro i dipendenti pubblici hanno diritto a ricevere il pagamento dell’indennità di fine servizio o di fine rapporto. Ma diversamente dai lavoratori del settore privato il pagamento non avviene mai subito.

Termini di pagamento
I tempi di erogazione della prestazione differiscono a seconda della causa di cessazione del rapporto di lavoro.

Il pagamento deve avvenire:

  • entro 105 giorni, in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso. Decorso tale arco temporale, se la prestazione non viene pagata, sono dovuti gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo;
  • dopo 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro per raggiungimento del limite di età o alla scadenza del contratto a tempo determinato, oppure per risoluzione unilaterale del datore di lavoro. Se non viene corrisposto entro i successivi tre mesi, sono dovuti gli interessi legali per ogni giorno di ritardo;
  • dopo 24 mesi dalla cessazione in tutti gli altri casi (dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione, licenziamento/destituzione, ecc.). Se la prestazione non viene corrisposta entro i successivi tre mesi, sono dovuti gli interessi legali per ogni giorno di ritardo.
    In caso di cessazione anticipata i due anni decorrono dal compimento del limite di età di 67 anni. In caso di quota 100 per esempio, andando in pensione a 62 anni si aspettano ben 7 anni.
    Per addolcire questo lasso di tempo ingiustificato, perchè nel settore privato il Tfr si riscuote subito, la legge ha acconsentito di poter chiedere un’anticipazione sulle somme spettanti.

La circolare INPS 17 novembre 2020, n. 130 fornisce indicazioni per l’accesso al finanziamento del Trattamento di Fine Servizio ( TFS ) o di Fine Rapporto ( TFR ), previsto per i dipendenti della pubblica amministrazione e per il personale degli enti pubblici di ricerca.

Queste categorie di dipendenti pubblici che possiedono i requisiti pensionistici previsti dall’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, possono richiedere alle banche o agli altri intermediari finanziari (aderenti ad un apposito Accordo quadro) il finanziamento agevolato per un importo massimo di 45mila euro, sulla base di un’apposita certificazione rilasciata dall’ente responsabile per l’erogazione dell’indennità di fine servizio.

L’anticipo finanziario è concesso a fronte di una richiesta di certificazione che il soggetto interessato deve presentare online in base alla modalità di trasmissione attualmente prevista per le istanze prodotte all’INPS ai fini della cessione ordinaria (di cui al d.p.r. 80/1950).

La struttura territoriale competente provvederà a rilasciare la certificazione all’utente entro 90 giorni dalla data della domanda, rendendola disponibile nell’Area riservata. La certificazione non ha un termine di validità e l’eventuale successivo contratto di anticipo finanziario diviene efficace solo dopo la cosiddetta “presa d’atto” positiva da parte della competente struttura territoriale, che dovrà essere obbligatoriamente rilasciata entro 30 giorni dalla notifica del contratto di anticipo finanziario.

L’INPS provvederà a rimborsare al cessionario, secondo i termini di pagamento previsti dalla normativa vigente, la somma oggetto del credito ceduto, trattenendo tale importo dall’indennità di fine servizio comunque denominata ( TFS / TFR ) spettante all’iscritto.