Il TFR dei dipendenti pubblici trasferiti nel settore privato e viceversa

La vigente legislazione prevede che le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell’amministrazione di appartenenza. Molte volte le amministrazioni che procedono alla mobilità di personale possono svolgere un servizio pubblico pur avendo la veste di società private, come per esempio gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato.
(Art.30 del D.lgs n. 165/2001).

Fondo di Tesoreria presso l’Inps
Con la legge 27 dicembre 2006, n. 296 è stato istituito il Fondo Tesoreria, Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato, di trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile.

Il successivo decreto interministeriale 30 gennaio 2007 ha disposto, per i datori di lavoro privati con almeno 50 dipendenti, l’obbligo di versamento delle quote di TFR ex articolo 2120 c.c. relativamente ai dipendenti che non le abbiano destinate alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

Appare utile evidenziare che la mobilità ai sensi del citato articolo 30 è una procedura che costituisce una cessione del contratto di lavoro e, quindi, non determina la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro.
Nel caso di mobilità di un dipendente da un ente pubblico a un datore di lavoro privato nasce l’obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria.
L’importo lordo del trattamento di fine servizio/trattamento di fine rapporto (TFS/TFR) maturato – – sarà trasferito dall’Istituto al datore di lavoro privato, anche qualora quest’ultimo sia tenuto all’obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria.

Ciò in ragione del fatto, già accennato in premessa, che il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità con il datore di lavoro privato e che, conseguentemente, non sorge il diritto del lavoratore alla liquidazione delle somme maturate a titolo di TFS/TFR.

Per i dipendenti in argomento, il Fondo di Tesoreria provvederà a erogare il TFR e le relative anticipazioni – di cui all’articolo 2120 c.c. e alle altre norme in materia – per la quota parte di competenza del Fondo, ossia per le quote maturate dal dipendente dalla data del passaggio del dipendente dall’ente pubblico al nuovo datore di lavoro privato.
Nel caso, invece, di passaggio in mobilità del lavoratore da un datore di lavoro obbligato al Fondo di Tesoreria alle dipendenze di un ente pubblico – qualora ricorrano i presupposti previsti da specifiche norme – tenuto conto che la procedura di mobilità comporta la cessione del precedente contratto che continua con il nuovo datore di lavoro, le quote di TFR accantonate al Fondo di Tesoreria rimangono presso il Fondo e potranno essere liquidate, a domanda del lavoratore, al momento della cessazione del rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessionario.

Messaggio Inps n° 851 del 22-02-2022