Durante il periodo di iscrizione ad un fondo pensione, nelle situazioni previste dalla legge e da ciascun fondo, si ha la possibilità di poter prelevare dalla propria posizione individuale accumulata, una parte del risparmio previdenziale, a titolo di riscatto o di anticipazione.
La somma che si preleva a titolo di riscatto o di anticipazione riduce la posizione individuale matyrata e, quindi, ciò di cui si potrà disporre al momento del pensionamento.

Le anticipazioni
Se si è iscritti alla previdenza complementare da più di 8 anni si può chiedere un’anticipazione, per un importo non superiore al 75% del capitale accumulato, per acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione (per te o per i propri figli), spese relative alla fruizione dei congedi per la formazione e per la formazione continua di cui agli artt. 5 e 6 della L. 8 marzo 2000, n. 53, ovvero per un importo massimo del 30% del capitale accumulato, per ulteriori esigenze.

Quest’ultima possibilità, cioè quella di poter chiedere un’anticipazione del 30% del capitale accumulato senza dover fornire alcuna giustificazione, non si applica ai dipendenti pubblici.
Inoltre, per far fronte a spese sanitarie, anche il coniuge e dei figli, si può richiedere in
qualsiasi momento un’anticipazione della posizione individuale per un importo
massimo del 75% del capitale accumulato.
Le richieste di anticipazione possono essere reiterate, anche con riferimento alla medesima causale, fino al raggiungimento del limite massimo erogabile.

Differenza con il Tfr
Ordinariamente il diritto a percepire il Tfr matura solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Tuttavia, la legge prevede che, se ricorrono determinate circostanze, il lavoratore può richiedere un anticipo della liquidazione.

In particolare, per poter chiedere l’anticipo del Tfr, il lavoratore deve avere almeno 8 anni di servizio e l’anticipazione non può essere superiore al 70% del trattamento cui il dipendente avrebbe diritto nel caso in cui il rapporto di lavoro cessasse alla data della richiesta.

Le richieste di anticipo Tfr possono essere soddisfatte solo per le seguenti causali:

in caso di necessità di acquistare la prima casa per sé e/o per i figli documentata con atto notarile;
in caso di necessità di sostenere spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.
L’anticipo del tfr non spetta a tutti i richiedenti. Di regola il datore di lavora deve soddisfare annualmente almeno le richieste provenienti dal 10% degli aventi diritto e, comunque, del 4% del numero totale dei dipendenti.

Anticipazione del tfr per i dipendenti pubblici
Per i dipendenti pubblici il diritto all’anticipazione del TFR, fu introdotto dall’articolo 4 del Decreto legge 185 del 2008 meglio conosciuto come Decreto Anti Crisi, ma non ha mai avuto attuazione a causa degli alti costi che avrebbe comportato.

Anzi in linea generale, per i dipendenti pubblici, invece dell’anticipazione, vige il sistema della “postecipazione”, visto che come minimo in base alle attuali norme deve aspettare come minimo 12 mesi dal pensionamento per poterlo riscuotere. Dodici mesi cjhe possono diventare anche parecchi anni. In questo caso può chiedere un’anticipazione fino a 45.000 del tfr spettantegli.