A seguito dell’entrata in vigore della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023) e del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 ( decreto Milleproroghe), l’Inps con la  circolare n° 4 del 16-01-2023 ha  fornito un quadro riepilogativo delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito e alle famiglie.

L’elenco è abbastanza lungo e si va dalle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro al Congedo parentale.

Si illustrano i punti più salienti e si rinvia per il resto alla circolare n. 4/2023.

Misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center

La legge di Bilancio proroga, per tutto l’anno 2023, le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti dei call center.

Tali interventi prevedono la concessione di un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale; la misura è subordinata all’emanazione di specifici decreti da parte del Ministero del Lavoro.

Proroga dell’integrazione della cassa integrazione (CIGS) per i dipendenti del gruppo ILVA

Anche in questo caso la legge di Bilancio 2023 proroga per l’anno 2023, l’integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche ambientali.

Proroga del sostegno al reddito per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate

La legge di Bilancio 2021, ha prorogato – per il triennio 2021-2023 – il trattamento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria.

Il predetto intervento è prorogato alle medesime condizioni per una durata massima complessiva di 12 mesi nel triennio.

Il trattamento, concesso dal Ministero del Lavoro, viene erogato dall’Inps che vi provvede esclusivamente con il sistema del pagamento diretto.

Proroga del termine di adeguamento dei decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà bilaterali

I Fondi di Solidarietà sono costituite fra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le organizzazioni dei datori di lavoro.

Hanno le seguenti finalità:

assicurare prestazioni economiche integrative ai lavoratori che perdono il lavoro o subiscano una riduzione dell’orario di lavoro;

prevedere un assegno straordinario in favore di lavoratori che perdano il lavoro e si trovino a non più di 5 anni dal pensionamento (di vecchiaia o contributiva). In questo caso l’assegno straordinario viene utilizzato per accompagnare il lavoratore alla pensione;

effettuare  programmi formativi di conversione o riqualificazione dei lavoratori.

Questi fondi possono concorrere, per tale finalità, con fondi europei e nazionali.

Nelle more dell’adeguamento i dipendenti dei datori di lavoro, che operano nei settori coperti dai  Fondi che occupano un numero di addetti inferiore a quello stabilito, continueranno a essere tutelati dal Fondo medesimo.

Congedo parentale

Nell’ambito delle disposizioni in materia di sostegno alle famiglie, la legge di Bilancio 2023 ha introdotto un’importante novità in materia di congedo parentale.

Per la durata massima di un mese di congedo e fino al sesto anno di vita del bambino, l’indennità spettante è elevata dal 30% all’80% della retribuzione.

In particolare, la nuova misura – che può essere fruita in alternativa tra i genitori – trova applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2022.