Il pagamento del TFR in caso di insolvenza del datore di lavoro

La Comunità Europea da tempo si è preoccupata di garantire ai lavoratori subordinati una tutela minima in caso di insolvenza del datore di lavoro consentendo la creazione di specifici “organismi di garanzia”, che si sostituiscono al datore di lavoro insolvente per il pagamento delle spettanze ai lavoratori.

In attuazione della normativa comunitaria, l’Italia ha approvato vari provvedimenti di tutela.
Ora l’Inps con la Circolare numero 70 del 26-07-2023 ha fatto il punto sulla situazione con particolare riferimento al pagamento del Tfr dei lavoratori delle aziende che non sdono in grado di farlo.
A fianco del Fondo di garanzia per il TFR, a tutela degli iscritti alla previdenza complementare, è stato istituito uno specifico Fondo di garanzia, finanziato da una quota pari all’1% del contributo di solidarietà, dovuto sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro destinate alla previdenza pensionistica complementare, diverse dalla quota TFR.

Il Fondo di garanzia di garanzia del TFR è alimentato con un contributo a carico dei soli datori di lavoro pari allo 0,20% della retribuzione imponibile, elevato allo 0,40% per i dirigenti di aziende industriali.
Possono richiedere l’intervento del Fondo di garanzia tutti i lavoratori dipendenti, mentre sono tenuti al versamento del contributo di finanziamento del Fondo di garanzia tutti i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze lavoratori che maturano il TFR.
L’Inps con la suddetta circolare ha illustrato tutte le fattispecie che possono sussistere alla luce di tutta la complessa e variegata normativa vigente.