Sanità: Le voci valutabili ai fini del trattamento di fine servizio (TFS) e di fine rapporto (TFR)

Con la Circolare n. 84 del 3 ottobre 2023 l’Inps ha fornito chiarimenti in merito alle voci retributive del Personale della Sanità per il triennio 2019-2021 utili ai fini del trattamento di fine servizio (indennità premio di servizio IPS/TFS) e del trattamento di fine rapporto( TFR). Inoltre, la circolare 84 integra e modifica la precedente n. 126/2022.

Il nuovo contratto opera una revisione del sistema di classificazione del personale in cinque aree:
a) Area del personale di supporto;
b) Area degli operatori;
c) Area degli assistenti;
d) Area dei professionisti della salute e dei funzionari;
e) Area del personale di elevata qualificazione.
Il reinquadramento del personale in servizio nel nuovo sistema di classificazione avviene automaticamente dal 1° gennaio 2023 e ripartito nei seguenti ruoli: sanitario, sociosanitario, amministrativo, tecnico, professionale.

In tutti i ruoli sono stati istituti i seguenti incarichi:
a) Incarico di posizione, per il personale inquadrato nell’area di elevata qualificazione;
b) Incarico di funzione organizzativa, per il personale inquadrato nell’area dei professionisti della salute e dei funzionari;
c) Incarico di funzione professionale, per il personale inquadrato nell’area dei professionisti della salute e dei funzionari, nell’area degli assistenti e nell’area degli operatori.
Il trattamento economico derivante dall’attribuzione dell’incarico di posizione assume la denominazione di “Indennità di posizione” (art. 26 del CCNL).
Il trattamento economico derivante dall’attribuzione dell’incarico di funzione assume la denominazione di “Indennità di funzione” (artt. 32 e 33 del CCNL).
In sede di primo inquadramento nel nuovo sistema di classificazione per le aree del personale di supporto, degli operatori, degli assistenti e dei professionisti della salute e dei funzionari, le differenze tra il trattamento costituito da stipendio tabellare e fascia retributiva previsto per la posizione economica di appartenenza sono mantenute a titolo di “differenziale economico di professionalità” cui possono aggiungersi gli ulteriori
differenziali derivanti dalle procedure di progressione economica all’interno delle aree.
Al personale infermieristico, a decorrere dal 1°gennaio 2021 è attribuita la specifica indennità denominata “Indennità di specificità infermieristica” da erogarsi per 12 mensilità.

Al personale appartenente alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, alla professione di assistente sociale nonché agli operatori socio sanitari, a decorrere dal 1° gennaio 2021 è attribuita la specifica indennità denominata “Indennità tutela del malato e promozione della salute” da erogarsi per 12 mensilità.

Voci utili ai fini del TFS (IPS) e del TFR

  • per il personale delle Aree di supporto, degli operatori, degli assistenti e dei professionisti della salute e dei funzionari:
  • trattamento economico costituito da stipendio tabellare
  • indennità di funzione per gli incarichi professionali di base
    pari a 858,46 euro e corrispondente all’ex indennità di qualificazione professionale, cui aggiungere la tredicesima mensilità;
  • indennità di qualificazione professionale per il personale dell’area degli assistenti, dell’area degli operatori e dell’area del personale di supporto;
    indennità di funzione – parte fissa – per il personale dell’area dei professionisti della salute e dei funzionari da corrispondere nei limiti del valore dell’indennità di coordinamento, se già spettante, nella misura annua lorda, di 1.549,37 euro a cui aggiungere la tredicesima mensilità;
  • differenziale economico di professionalità (utile per la tredicesima mensilità);
  • assegno ad personam riassorbibile con l’acquisizione del differenziale economico di professionalità successivo, eventualmente spettante;
    indennità di coordinamento, a esaurimento.

Per il personale dell’Area di elevata qualificazione:

  • stipendio tabellare con la tredicesima mensilità per un totale di 35.000,00 euro
  • indennità di posizione di parte fissa nei limiti del valore dell’indennità di coordinamento, nella misura annua lorda, di 1.549,37 euro a cui aggiungere
    la tredicesima mensilità;
  • retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita (utile per la tredicesima mensilità);
  • indennità professionale specifica;
  • indennità di specificità infermieristica;
  • indennità tutela del malato e promozione della salute, ove spettante, a decorrere dal 1° gennaio 2021 (utile per 12 mensilità).

Ai fini TFR, oltre alle sopraindicate voci retributive, sono utili:

  • assegni ad personam;
  • indennità di funzione – parte fissa e variabile;
  • indennità di posizione.