Al via l’Assegno di Inclusione: sostituisce il reddito di cittadinanza. Cos’è, a chi spetta e come funziona

L’Assegno di Inclusione (ADI), insieme al Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), completa il quadro delle nuove misure di contrasto alla povertà e alla fragilità.
Dal 18 dicembre è possibile presentare la domanda di Assegno di Inclusione (ADI), la nuova misura di sostegno economico e di inclusione sociale e lavorativa, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2024.

Esso segue l’introduzione del “Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL)” partito il 1° settembre 2023, completando il quadro delle nuove misure di contrasto alla povertà.

La domanda può essere presentata direttamente dal sito Inps, accedendo alla sezione dedicata all’ADI tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) oppure dai Patronati e anche presso i Centri di Assistenza fiscale (CAF), a partire dal 1° gennaio 2024.

L’ADI è riconosciuto ai nuclei familiari con un ISEE non superiore a 9.360 euro, che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni:
con disabilità;
minorenne;
con almeno 60 anni di età;
in condizione di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla Pubblica Amministrazione.
Con il DM 13 dicembre 2023 sono state individuate le categorie dei soggetti da considerare in condizione di svantaggio.

Il beneficio economico dell’ADI è erogato, su base annua, a integrazione del reddito familiare ed è composto da:

-una componente a integrazione del reddito familiare, quota A, fino alla soglia di 6.000 euro annui, ovvero di 7.560 euro annui, se il nucleo è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza. Tale quota viene moltiplicata per la scala di equivalenza, verificata sulla base dell’ISEE in corso di validità e dalle dichiarazioni rese in domanda.
In sede di prima applicazione, per le domande presentate fino al mese di febbraio 2024, in assenza di un ISEE, la verifica dei requisiti per i mesi di gennaio e febbraio 2024, è realizzata sulla base dell’ISEE vigente al 31 dicembre 2023. Resta ferma la necessità di avere un ISEE in corso di validità per i mesi successivi.
-un’integrazione al reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto regolarmente registrato, quota B, il cui importo, ove spettante, è individuato sulla base delle informazioni rilevabili dall’ISEE, in corso di validità fino a un massimo di 3.360 euro.

Il richiedente, oltre a presentare la domanda, deve sottoscrivere un Patto di attivazione digitale (PAD), all’interno del Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL).

L’iscrizione al SIISL e la sottoscrizione del PAD possono essere effettuate contestualmente alla presentazione della domanda.

La domanda si considera accolta ed è possibile disporne il pagamento all’esito positivo dell’istruttoria e con PAD sottoscritto.

Erogazione e i percorsi di politica attiva

L’ADI viene erogato mensilmente attraverso la Carta di Inclusione emessa da Poste Italiane, a differenza del SFL che prevede un trasferimento diretto via bonifico.

L’importo massimo annuo è di 6.000 €, incrementabile in base alla composizione del nucleo familiare e alle necessità abitative. L’indennità viene erogata per un periodo massimo di 18 mesi e può essere rinnovata, dopo un mese di sospensione, per altri 12 mesi.

L’erogazione dipende dalla valutazione dei bisogni del nucleo familiare; decorre, a seguito della verifica dei requisiti, dal mese successivo alla sottoscrizione del PAD ed è condizionata dalla partecipazione a un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa.

Dopo la presentazione della domanda, i componenti del nucleo familiare vengono convocati dai Servizi Sociali del proprio Comune, per un’analisi multidimensionale dei bisogni.

A seguito della valutazione di ciascun singolo caso, i componenti del nucleo familiare possono essere avviati a percorsi di lavoro o formazione, oppure seguiti dai Servizi Sociali se considerati non attivabili.

I soggetti facenti parte di un nucleo familiare beneficiario di ADI, di età compresa tra 18 e 59 anni, con responsabilità genitoriali, attivabili al lavoro, saranno indirizzati ai Centri per l’impiego o ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, per la sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato (PSP).

Il percorso di politica attiva può prevedere anche la partecipazione a Progetti utili alla collettività (PUC).

Per approfondimenti vedi Circolare Inps numero 105 del 16-12-2023

Guida Assegno di inclusione