Disposizioni di welfare e di ammortizzatori sociali e misure a sostegno del reddito nella Legge di bilancio 2024

La Legge di bilancio 2024, legge 30 dicembre 2023, n. 213, in vigore dal 1° gennaio 2024, racchiude varie disposizioni in favore dei lavoratori, tra cui una serie di norme in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, di misure a sostegno del reddito e in favore delle famiglie.
La Circolare Inps n. 4 del 05-01-2024 fornisce un quadro riassuntivo delle principali disposizioni in vigore dal primo gennaio 2024.

La legge di Bilancio 2024 ha reso strutturale, dal 1° gennaio 2024, l’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO).
Essa è riconosciuta ai liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici, iscritti alla Gestione separata, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo connesso all’esercizio di arti e professioni.

Sono state introdotte significative modifiche in ordine alle modalità di calcolo e all’ammontare dell’indennità giornaliera di malattia in favore della gente di mare dal 1° gennaio 2024.
In particolare, per le malattia insorte dal 1° gennaio 2024, che impediscono totalmente e di fatto lo svolgimento dell’attività lavorativa – l’indennità giornaliera è pari al 60% della retribuzione ( prima era del 75%), ma cambia la base di calcolo.
L’indennità si calcola, sulla base della retribuzione media globale giornaliera percepita dal lavoratore nel mese precedente a quello in cui si è verificato l’evento.
Laddove la malattia si verifica nei primi 30 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro, l’indennità giornaliera viene calcolata dividendo l’ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti.
Per fornire maggiori dettagli, l’Inps si riserva di emanare una circolare specifica.

E’ stata prorogato il trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori addetti al settore dei call center.
la misura è costituita da un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, la cui erogazione è subordinata all’emanazione di specifici decreti da parte del Ministero del Lavoro.
I periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, per cui è ammessa la specifica indennità, sono riconosciuti utili ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di vecchiaia.

La legge di Bilancio 2024 destina risorse, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, per la prosecuzione dei trattamenti di sostegno al reddito (integrazione salariale straordinaria e mobilità in deroga) in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa.
Le citate risorse saranno ripartite tra le Regioni interessate con decreto del Ministro del Lavoro , di concerto con il MEF.
Sulla materia saranno fornite ulteriori indicazioni successivamente all’emanazione del menzionato decreto interministeriale.

Il trattamento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, è prorogato per il triennio 24/26.

La norma proroga – per l’anno 2024 ed entro determinati limiti di spesa – la possibilità, per le imprese che abbiano cessato o stiano cessando l’attività produttiva, di accedere, in deroga ai limiti generali e qualora ricorrano determinate condizioni, a un trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS), per un periodo massimo di 12 mesi.

E’ prorogata, per l’anno 2024 l’integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, in favore dei dipendenti occupati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA.

’ prorogato, negli anni 2022, 2023 e 2024, il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 22-bis del D.lgs n. 148/2015[5].
Si rammenta la legge prevede la possibilità, per le imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale e con rilevanti problematiche occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale.
Ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria per le imprese con rilevanza economica strategica ( Art 1 commi 175 e 176 )
Con la legge di Bilancio 2024 viene riconosciuto un ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale straordinaria (CIGS) alle imprese di interesse strategico nazionale, con un numero di dipendenti non inferiore a 1.000, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati a causa della loro complessità.
L’ulteriore periodo di CIGS può avere una durata di 12 mesi in caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà oppure di 6 mesi in caso di crisi aziendale.
Intervento straordinario di integrazione salariale a seguito di accordi di transizione occupazionale.

Nel corso dell’anno 2024 continuerà a trovare applicazione, in quanto disposizione di carattere strutturale, la previsione di cui all’articolo 22–ter del D.lgs n. 148/2015, che, al fine di sostenere le transizioni occupazionali all’esito dell’intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, prevede la possibilità di ricorrere a un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria.
Il trattamento, finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, può essere concesso, in deroga ai limiti massimi di durata come stabiliti dagli articoli 4 e 22 del D.lgs n. 148/2015, per un periodo massimo di dodici mesi complessivi non ulteriormente prorogabili, in relazione alle causali di riorganizzazione e crisi aziendale.

Nell’ambito delle disposizioni in materia di sostegno alle famiglie, , della legge di Bilancio 2024, ha introdotto un’importante novità in materia di congedo parentale.
Il citato comma, infatti, dispone, per i genitori che fruiscono del congedo parentale, il riconoscimento di un’indennità in misura pari al 60% della retribuzione per un mese ulteriore al primo, da fruire entro il sesto anno di vita del bambino. Per il solo anno 2024, la misura dell’indennità di cui trattasi, è pari all’80% della retribuzione.
La nuova misura di sostegno, che si aggiunge alla disposizione che prevede un’indennità pari all’80% della retribuzione per un mese entro il sesto anno di vita del bambino trova applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023.

In tema di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro nel corso dell’anno 2024, troveranno altresì applicazione le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale previste dal decreto–legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, in favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a.
Nel corso dell’anno 2024, continueranno a produrre effetti le disposizioni in materia di integrazione salariale straordinaria per le imprese rientranti in piani di sviluppo strategico, ( messaggio n. 4272 del 29 novembre 2023.