Covip: Se l’iscritto ha più posizioni nel fondo, la gestione deve essere unitaria

A Covip con la Circolare 287/24 del 19/1/2024 ha fornito le sue indicazioni in ordine alle
modalità da adottare al fine di assicurare una gestione unitaria delle posizioni individuali
in quei casi nei quali risultino essere intestate al medesimo aderente più di una
posizione.

A Covip con la Circolare 287/24 del 19/1/2024 ha fornito le sue indicazioni in ordine alle
modalità da adottare al fine di assicurare una gestione unitaria delle posizioni individuali
in quei casi nei quali risultino essere intestate al medesimo aderente più di una
posizione.
Nella previdenza complementare, l’unicità della posizione va intesa come un principio di carattere generale, funzionale anche a favorire l’iscritto che potrà beneficiare così una più efficiente tutela.
Gli Schemi delle forme pensionistiche, in materia di criteri di determinazione della posizione individuale, a tal fine, prevedono che gli importi relativi alle
operazioni in entrata e in uscita siano contabilizzati sulla posizione contributiva ascrivibile al singolo.
Dunque, tutti i versamenti effettuati costituiscono una sola posizione previdenziale.
Ciò anche nei casi in cui in capo a aderente siano state eventualmente intestate una
pluralità di posizioni, dovendo la gestione delle stesse essere effettuata in modo unitario, in coerenza con il principio sopra citato.
il fenomeno interessa prevalentemente i fondi pensione aperti e le forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione
sulla vita (PIP), nei quali assume rilievo diffuso. Il fenomeno risulta, invece, più marginale con riferimento ai fondi pensione negoziali e ai fondi pensione preesistenti, seppur non è del tutto assente.
La mancata riconduzione a unità delle posizioni dà luogo a disfunzioni sulla gestione amministrativa e alla trasparenza informativa.
Quanto al primo profilo, sono emersi disallineamenti in relazione a due principali ambiti:

la valutazione dei presupposti di esercizio delle prerogative individuali e il rispetto dei
relativi limiti normativi;
applicazione dei costi.
In particolare, in relazione al primo aspetto, in diverse circostanze, è stato consentito
delle prerogative individuali soltanto per una parte della complessiva posizione
individuale corrispondente la medesima forma pensionistica riconoscendo la possibilità di specificare, nel modulo di richiesta della prestazione, riportando il numero di polizza). Ciò ha comportato la possibilità, non ammissibile dalla normativa, di effettuare il trasferimento parziale di quanto complessivamente accumulato nella posizione individuale.
In altre circostanze è stato rilevato che il limite quantitativo del 50 per cento, previsto per
la liquidazione in forma capitale della posizione individuale, è stato valutato con riferimento a
singole porzioni della complessiva posizione individuale.
Con riferimento al profilo dei costi, una pluralità di posizioni in capo al medesimo
aderente ha determinato una maggiore onerosità ponendo le spese su ogni posizione aperta.