Deducibilità dei contributi di previdenza complementare per il lavoratore di prima occupazione

Il decreto legislativo sulla previdenza complementare prevede che «Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l’importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui».
«Tale disposizione ha l’intento di agevolare i soggetti di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che, nei primi cinque anni di partecipazione ad una forma di previdenza complementare, hanno effettuato versamenti per un importo inferiore al plafond di 5.164,57 euro, permettendo loro di costituirsi una adeguata prestazione pensionistica complementare.».

Di conseguenza, la soglia di deducibilità effettiva, può salire fino a 7.746,86 euro.
Ricordiamo che il Fisco consente di godere del diritto alla deducibilità maggiorata se la prima occupazione si verifica in Italia e dopo il 1° gennaio 2007, vengono inclusi anche i versamenti nei confronti di forme di previdenza estera. La prima occupazione è considerabile come tale nel momento in cui al 31 dicembre 2006 il lavoratore non era titolare di una posizione contributiva aperta che fosse stata istituita presso un ente di previdenza obbligatoria.

I versamenti alla pensione integrativa estera si può affermare che il primo quinquennio in cui vengono erogati i fondi, nel caso citato nell’interpello vengono considerati gli anni che riguardano la forma di previdenza complementare italiana, non viene presa in considerazione la posizione aperta all’estero. L’applicazione della norma “presuppone che il lavoratore sia residente in Italia al momento del versamento dei contributi oggetto di deduzione”. L’Agenzia delle Entrate ha specificato che l’adesione alla previdenza complementare riguarda forme di previdenza complementare che permettono di dedurre i contributi versati per ottenere il reddito soggetto a tassazione italiana.