E se invece scegliessimo un Piano individuale di risparmio (PIR)?

Oltre al risparmio previdenziale esistono altre possibilità per costruirsi un gruzzolo per la vecchiaia, come le polizze di assicurazione sulla vita, i SICAV ed in ultimo, relativamente, perchè nascono nel 2017, i PIR.

Sono strumenti di investimento di medio e lungo periodo, riservati alle persone fisiche, che danno diritto ad un trattamento fiscale agevolato a condizione che siano rispettate alcune limitazioni previste dalla legge con riferimento alla composizione dei portafogli e alla durata dell’investimento.
I PIR mirano a collegare i risparmi privati con gli investimenti delle imprese. Lo strumento è concepito per migliorare le opportunità di rendimento per te che investi e, allo stesso tempo, aumentare le opportunità delle imprese di ottenere risorse finanziarie per investimenti di lungo termine, favorendo, infine, lo sviluppo dei mercati finanziari. Il piano può essere costituito da “persone fisiche residenti nel territorio dello Stato”, cioè fiscalmente residenti in Italia, che:

  • non abbiano, nello stesso momento, più di un piano di risparmio
  • non condividano il piano con altre persone fisiche, indipendentemente dalla loro età (può essere titolare di un PIR anche un minorenne).
    I PIR non possono essere sottoscritti da aziende né da persone giuridiche.
    Gli investimenti “PIR conformi”, che rispettano quindi i vincoli stabiliti dalla legge, sono esenti dalla tassazione sulla successione e dalla tassazione sui capitali, maturati attraverso gli strumenti inclusi nel piano.

In caso di violazione di uno dei vincoli del piano, decade il beneficio fiscale collegato.

P

Perché l’investimento sia conforme alla normativa deve rispettare i seguenti criteri:

  • non superare i 40.000€ annui e i 200.000€ complessivi;
    gli strumenti finanziari di uno stesso emittente e la liquidità che lo compongono non devono essere superiori al 10% dell’investimento totale;
    per quanto riguarda la composizione del PIR, almeno una parte (70%) dell’investimento totale è destinata a strumenti finanziari cosiddetti “qualificati”, ossia emessi da imprese italiane o europee con stabile organizzazione in Italia.

Perché l’investimento sia conforme alla normativa deve rispettare i seguenti criteri:

I PIR creati a partire dal 1° gennaio 2019 devono obbligatoriamente investire il 3,5% del valore complessivo in obbligazioni e azioni di PMI ammesse alle negoziazioni su AIM Italia. Un altro 3,5% deve essere destinato a quote o azioni di fondi di venture capital (e non di private equity) residenti in Italia, che investono nelle stesse imprese che rispondono ai criteri sopra citati.
Per i c.d. PIR di “terza generazione”, costituiti a partire dal gennaio 2020, la disciplina è stata rivista e corretta al fine di alleggerire alcuni vincoli e favorirne maggiormente la diffusione. Da un lato sparisce la quota del 3,5% del totale da investire in venture capital italiani, dall’altro la normativa prevede che (i) una soglia minima del 17,50% del valore complessivo degli investimenti del PIR venga investito in Mid Cap e/o Small Cap e (ii) una soglia minima del 3,50% del valore complessivo degli investimenti del PIR venga investito esclusivamente in Small Cap; ;
gli strumenti finanziari sono detenuti, singolarmente o cumulativamente (quando si succedono l’uno all’altro in modo da essere considerati in modo unitario), per un periodo di tempo minimo di cinque anni;
gli strumenti finanziari che lo compongono non sono emessi o stipulati con soggetti residenti in Paesi non collaborativi;
le partecipazioni sociali che lo compongono non sono considerate “qualificate” ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR e del comma 100 dell’art. 1 della legge di bilancio per il 2017;
i redditi degli strumenti finanziari che lo compongono non concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile.
L’Agenzia delle Entrate ha emanato una sua circolare dopo le novità della legge di Bilancio del 2022.