L’Esposto alla Covip

Coloro che intendono lamentare irregolarità, criticità o anomalie riguardanti un fondo pensione devono in primo luogo presentare un reclamo al fondo pensione interessato.
La maggior parte delle situazioni è infatti risolvibile mediante un contatto diretto con il fondo, il quale è tenuto a dare riscontro al reclamo ricevuto in modo chiaro, tempestivo ed efficace.
Se il fondo non ha fornito una risposta o ha fornito una risposta non soddisfacente, è possibile segnalare la situazione alla COVIP.
Prima di inviare un esposto alla COVIP è bene essere certi che la situazione effettivamente una forma pensionistica complementare vigilata dalla Commissione.
tutte le forme pensionistiche complementari
vigilate dalla COVIP sono iscritte all’Albo dei fondi pensione pubblicato
sul sito www.covip.it. Sono tali:

  1. i fondi pensione negoziali (iscritti nell’Albo dei fondi pensione,
    nella Sezione I);
  2. i fondi pensione aperti, istituiti da banche, imprese di assicurazione, società di intermediazione mobiliare (sim) e società di gestione del risparmio (sgr) (iscritti nell’Albo dei fondi pensione, nella Sezione II);
  3. i piani pensionistici individuali di tipo assicurativo (PIP) conformi al Decreto lgs. 252/2005, istituiti da imprese di assicurazione (iscritti nell’Albo dei fondi pensione, nella Sezione III);
  4. i fondi pensione preesistenti, cioè istituiti prima del 15 novembre 1992, in forma di associazione o di fondazione (iscritti nell’Albo dei fondi pensione, Sezione speciale I);
  5. i fondi pensione preesistenti istituiti all’interno del patrimonio di società o enti (iscritti nell’Albo dei fondi pensione, Sezioni speciali II e III);
  6. il Fondo pensione complementare INPS (in breve, FONDINPS) (iscritto separatamente nell’Albo dei fondi pensione).
    La COVIP non è invece competente per la trattazione di esposti
    relativi a:
    • prodotti bancari (es. mutui)
    • prodotti finanziari (es. fondi comuni di investimento)
    prodotti assicurativi (es. polizze sulla durata della vita umana) e
    forme pensionistiche individuali istituite da imprese di
    assicurazione prima del 1° gennaio 2007, non rese conformi al
    Decreto lgs. 252/2005.
    I prodotti e le forme di cui sopra sono infatti sottoposti alla vigilanza di
    altre Autorità (Banca d’Italia, Consob, IVASS).
    La COVIP non prende in considerazione gli esposti anonimi.