L’Inps chiarisce che la posizione assicurativa potrà essere sistemata anche dopo il 1° gennaio 2019.
Ciò che cambia, a partire dalla succitata data, è che l’Amministrazione – datrice di lavoro:
non avrà più la possibilità di regolarizzare i versamenti mancanti, cosa possibile sino al 31 dicembre 2018;
dovrà  sostenere l’onere del trattamento di quiescenza, riferito a periodi di servizio per i quali è intervenuta la prescrizione.

I dipendenti, pertanto, potranno chiedere la variazione della propria posizione assicurativa anche dopo il 31 dicembre 2018.
Come anticipato dalla nostra redazione, la prescrizione dei contributi non influirà sulla pensione, considerato che, per i  contributi prescritti, provvederà l’amministrazione.
Verifica e variazione posizione assicurativa
Per verificare la propria posizione assicurativa, si deve visionare il proprio estratto conto contributivo.
A fine suddetto, si deve accedere all’area riservata (MyINPS) con le proprie credenziali (codice fiscale, PIN o SPID), Area prestazioni e servizi/Fascicolo previdenziale del cittadino/Posizione assicurativa/Estratto conto.
In caso di contributi mancanti, si deve segnalare, con domanda on-line RVPA (richiesta variazione posizione assicurativa), eventuale contribuzione mancante o anomalie nella propria posizione previdenziale.
Per l’istanza RVPA non è fissato alcune termine perentorio.
Estratto Conto Contributivo
L’Estratto conto , come leggiamo sul sito dell’Inps, riporta i dati anagrafici del lavoratore e, riassunti in una tabella, i versamenti previdenziali suddivisi in:
periodo di riferimento;
tipologia di contributi (da lavoro dipendente, artigiano, commerciate, servizio militare ecc.);
contributi utili espressi in giorni, settimane o mesi, sia per il calcolo della pensione che per il raggiungimento del diritto;
retribuzione o reddito;
riferimenti del datore di lavoro;
eventuali note riportate alla fine dell’Estratto.
Eccezione

La data del 1° gennaio 2019, come data ultima per la verifica e la segnalazione di eventuali contributi mancanti, interessa invece gli insegnanti delle scuole primarie paritarie (pubbliche e private), gli insegnanti degli asili eretti in enti morali e delle scuole dell’infanzia comunali. Leggi tutto