Con la Brexit sotto la lente ci sono i contratti di gestione di fondi pensione negoziali italiani in cui il gestore è inglese. A scriverlo è Lucilla Incorvati su Il Sole 24 Ore.
Fino a oggi, l’interpretazione dell’art. 6 del D. Lgs 252/2005 (normativa di riferimento) è stata che gli asset di questi fondi potessero essere gestiti solo da sim, banche, sgr o assicurazioni italiane, oppure da asset manager comunitari attraverso succursale in Italia o con libera prestazione di servizi. La Covip, poi, non consentiva la delega a soggetti diversi da quelli abilitati alla gestione in prima persona.
Questo potrebbe comportare dei problemi quando il Regno Unito uscirà dalla Ue, in quanto le sue imprese di investimento diventeranno soggetti extracomunitari e quindi non più abilitati a gestire i fondi pensione italiani.
“Il problema tocca i gestori inglesi ma soprattutto i fondi pensione italiani”, spiega l’avvocato Francesco Crocenzi, “perché, in assenza di adeguate misure, potrebbero essere soggetti a fenomeni di discontinuità della gestione o di cessione dei relativi contratti a società comunitarie collegate al gestore inglese, che non necessariamente hanno lo stesso team. La liceità di queste cessioni ad altri soggetti sarebbe poi da verificare, visto che i mandati dei fondi pensione sono assegnati con gara.
Secondo l’avvocato, la soluzione sembra una sola: permettere alle società inglesi di continuare la gestione dei fondi pensione per i quali avevano vinto il mandato. “Questa interpretazione non va contro la normativa”, aggiunge Crocenzi, “poiché essa, parlando di soggetti autorizzati, non include solo sim, sgr, banche e compagnie assicurative italiane, ma anche i soggetti extra-Ue, autorizzati a prestare servizi di investimento in Italia.
Crocenzi ritiene che, se un fondo pensione italiano è cliente professionale di una impresa di investimento inglese, nello scenario post-Brexit quest’ultima potrebbe chiedere alla Consob di essere autorizzata a operare in Italia su base cross border in favore del cliente e magari dopo un periodo transitorio, ottenuta l’autorizzazione, l’intermediario inglese diventerebbe a tutti gli effetti uno dei soggetti autorizzati allo svolgimento.
Fonte: citywire.it