La RITA permette l’anticipo di 5 o 10 anni a seconda dei casi, dall’età per la pensione di vecchiaia. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta, i requisiti, i beneficiari, calcolo e convenienza.
La rendita integrativa temporanea anticipata (denominata RITA) è stata introdotta dai commi 168 e 169 dell’articolo unico della legge n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018).Si tratta di una misura innovativa ed unica forma di prestazione anticipata di previdenza complementare. La circolare COVIP n. 888 dell’8 febbraio 2018, ha fornito chiarimenti interpretativi in merito alla erogazione di tale prestazione e tutte le indicazioni circa gli adempimenti necessari all’adeguamento degli Statuti e Regolamenti dei fondi pensione.
Prestazione innovativa «come ponte previdenziale»
La RITA è una prestazione innovativa che funge da “ponte previdenziale”, che consente di accedere al capitale accumulato rispetto all’età necessaria per la pensione di vecchiaia.
Si tratta di una prestazione di previdenza complementare importante sia sotto il profilo civilistico che fiscale, che investe tutti i lavoratori del settore privato e pubblico, con attenzione per gli inoccupati, con un aspetto importante anche per i lavoratori invalidi.
Requisiti di accesso
È possibile accedere alla RITA al ricorrere dei seguenti presupposti:
Anticipo massimo di 5 anni
• Cessazione del rapporto di lavoro (autonomo o dipendente)
• Non più di 5 anni alla maturazione dell’età per la pensione di vecchiaia (accessibile dal 2020 a 62 anni)
• Requisito contributivo minimo di 20 anni
• 5 anni di partecipazione al sistema di previdenza complementare.
Anticipo massimo di 10 anni
• Inoccupazione superiore a 24 mesi (successiva alla cessazione del lavoro)
• Non più di 10 anni alla maturazione dell’età per la pensione di vecchiaia (accessibile dal 2020 a 57 anni)
• Requisito contributivo minimo di 20 anni
• 5 anni di partecipazione al sistema di previdenza complementare.
RITA: profilo fiscale e convenienza
Sotto il profilo fiscale la R.I.T.A. gode di un regime agevolato. La RITA subirà una ritenuta a titolo d’imposta, senza ulteriore applicazione di addizionali regionali o comunali, con l’aliquota del 15% con una riduzione dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione del 6%.
La RITA consente, a differenza delle altre forme di prestazione di previdenza complementare di applicare l’aliquota dal 9% al 15% al montante selezionato per la rendita.
Vista sotto questi aspetti, la RITA va considerata come quell’originalità dalla molteplici potenzialità. Resta da dire che il suo limite è relativo all’utilizzo del fondo, ciò vuol dire che chi ha accumulato nel fondo un rilevante montante contributivo riceverà un beneficio considerevole.
Caratteristiche e modalità di fruizione
La RITA non ha finestre mobili, si percepisce dal momento dell’accettazione della richiesta da parte del fondo pensionistico fino al raggiungimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.
La rendita sarà erogata in modo frazionato in tutto o parte a scelta dell’iscritto, del capitale previdenziale accumulato.
Nel caso di richiesta parziale della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata, rispetto alla posizione residua operano le norme ordinarie (possibilità di contributi riscatti, volontaria, anticipazione e prestazioni).
Fonte: Notizie ora