A decorrere dal 5 giugno 2016, data di entrata in vigore della legge 76 del 20 maggio 2016 che regola e disciplina le unioni civili tra persone dello stesso sesso, ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali e dell’applicazione delle disposizioni che le disciplinano, la parte dell’unione civile è equiparata al coniuge.

Con il Messaggio 5171 del 21 dicembre 2016 si riporta quanto disposto dal comma 20 dell’articolo 1 della legge:

l’articolo 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016, con riferimento alle unioni civili, dispone che “Al solo fine di  assicurare  l’effettività  della  tutela  dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi  derivanti  dall’unione civile tra  persone  dello  stesso  sesso,  le  disposizioni  che  si riferiscono al matrimonio e  le  disposizioni  contenenti  le  parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque  ricorrono  nelle leggi, negli atti aventi forza  di  legge,  nei  regolamenti  nonché’ negli atti amministrativi e nei contratti  collettivi,  si  applicano anche ad ognuna delle parti  dell’unione  civile  tra  persone  dello stesso sesso”.

Pertanto, a decorrere dal 5 giugno 2016, ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali (es. pensione ai superstiti, integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, successione iure proprio, successione legittima, etc.) e dell’applicazione delle disposizioni che le disciplinano, il componente dell’unione civile è equiparato al coniuge.

Inoltre, l’articolo 1, commi da 66 a 69, della legge in esame prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni relative alle unioni civili, nonché la comunicazione da parte dell’Inps al Ministro del lavoro e delle politiche sociali dei dati relativi agli oneri di natura previdenziale ed assistenziale derivanti dall’attuazione della diposizione in esame, al fine di consentire il relativo monitoraggio da parte del predetto Dicastero.