I contributi alle forme pensionistiche complementari, versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme anche se eccedenti i limiti di 5.164,57 e ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del 252/05 e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza tra l’importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui. Tali contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche comunque erogate è operata una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.
Le  disposizioni  trovano applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari  di reddito di lavoro dipendente  di  importo  non  superiore,  nell’anno precedente quello di percezione delle somme, a euro 80.000.
Il limite di 3000€ e’ aumentato fino ad un  importo non  superiore  a  4.000  euro  per  le   aziende   che   coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
Non concorrono a formare reddito i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.