Nella legge di stabilità 2017 l’Ape, l’anticipo pensionistico è coadiuvato dalla Rita, la rendita della pensione complementare.
Infatti il comma 188 dell’art. 1 della legge 232/2016, prevede che a decorrere dal 1° maggio 2017, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, per i lavoratori in possesso dei requisiti di età, contributivi e di maturazione del diritto a pensione di vecchiaia che al momento della richiesta di APE, hanno un’età anagrafica minima di 63 anni e che maturano il diritto a una pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi,  in possesso del requisito contributivo minimo di venti anni e la loro pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all’APE richiesta, sia pari o superiore, al momento dell’accesso alla prestazione, a 1,4 volte il trattamento minimo previsto dall’Inps ( 700 €) possono chiedere anche l’anticipo della pensione complementare, purchè ovviamente iscritti ad una forma di previdenza integrativa. La « Rendita integrativa temporanea anticipata » (RITA), decorre dal momento dell’accettazione della richiesta fino al conseguimento della pensione di vecchiaia ordinaria e  consiste nell’erogazione frazionata, per il periodo considerato, del montante accumulato.
La parte imponibile della rendita è assoggettata alla ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.
Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.
Queste disposizioni  si applicano anche ai dipendenti pubblici che hanno aderito alle forme pensionistiche complementari loro destinate.
Per i lavoratori pubblici di cui al decreto legislativo n. 165/2001, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che accedono a RITA e cessano dal rapporto di lavoro, il trattamento di fine rapporto e di fine servizio sono corrisposti al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto secondo la legge Fornero.
Il Governo dovrà trasmettere alle Camere entro il 10 settembre 2018 una relazione nella quale darà conto dei risultati della sperimentazione.